Equitalia Rottamazione delle Cartelle

Equitalia rottamazione cartelle

Rottamazione delle Cartelle Esattoriali di Equitalia

Strettamente connessa con la chiusura di Equitalia è l’operazione di smaltimento dei ruoli pendenti.

Ai debitori viene data la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Gli unici importi che vengono richiesti sono le somme affidati (dal 2000 al 2015) all'agente della riscossione, a titolo di capitale e interessi e le somme maturate a favore dell'agente di riscossione, a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione o in quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi del 4.5% annuo).

Per poter ottenere la rottamazione, il contribuente dovrà presentare un'apposita dichiarazione redatta sul modello presente sul sito di Equitalia.

Il termine massimo entro il quale il contribuente potrà presentare detto modello è fissato per il 23.01.2017.

Presentata la richiesta, l’agente della riscossione comunicherà, entro 180 giorni, l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli importi e le date del pagamento del rateizzo.

Come funziona il rateizzo?

Le prime due rate di un terzo ciascuna e le seconde due rate di un sesto ciascuna, delle somme dovute. In ogni caso la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. Si tratterebbe in definitiva di una dilazione di 12 mesi complessivi.

ATTENZIONE! 

  • il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una di esse determina la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima;
  • la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia. Attualmente 72 rate mensili, con la possibilità di arrivare a 120 rate;
  • potranno fruire della definizione anche coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazioni emessi da Equitalia, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Discorso a parte per le multe al Codice della Strada. Per questa tipologia di debito si avrà la rottamazione solo degli interessi e delle somme aggiuntive per ritardati pagamenti. Le sanzioni non vengono rottamate.