Commercio Elettronico

Le operazioni di commercio e vendita on line sono classificate in indirette o dirette.
- Indirette quando l'ordine ed il pagamento viene effettuato on line ma il bene viene poi spedito fisicamente al cliente finale.
- Dirette quando l’intera transazione commerciale (ordine, pagamento e consegna del bene) avviene per via telematica, attraverso la fornitura di prodotti virtuali non tangibili. Nell’e-commerce diretto la rete Internet viene utilizzata dall’acquirente per tutte le fasi dell’operazione di acquisto (condurre a termine la transazione, effettuare il pagamento ed effettuare il download del prodotto acquistato sotto forma di file digitale).

Per avviare l'attività di e-commerce è necessario procedere all’apertura della posizione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante modello AA7/AA9, entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività, tramite invio telematico Entratel da soggetti abilitati o mediante Comunicazione Unica (ComUnica). Il modello AA7/AA9 contiene lo specifico riquadro “ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO” da compilare per il soggetto che esercita attività di commercio elettronico.
All’interno dello stesso, vanno riportati i seguenti dati:
1) Indirizzo del sito Web: indicando l’indirizzo del sito Web “PROPRIO”, nel caso in cui si sia titolari di un sito Web autonomo. Oppure “OSPITANTE”, nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi.
2) Internet Service Provider: indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet

Inoltre è necessario provvedere all’apertura della posizione presso il Registro Imprese mediante Comunicazione Unica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Quando il commercio elettronico è rivolto nei confronti del consumatore finale, esso è assimilato al commercio al dettaglio. In particolare si applicano le disposizioni previste per la “vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione” ex D.Lgs. n. 114/1998 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 59/2010.
In base al disposto dell’art. 68 del D.Lgs. n. 59/2010, è necessario provvedere, prima dell’avvio dell’attività, alla presentazione al Comune nell’ambito del quale è stabilita la propria sede legale
del Modello di comunicazione denominato CF6Bis – Commercio elettronico tramite SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività – ad efficacia immediata (contenente l’indicazione del settore merceologico scelto e l’attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali).

Gli esercenti l’attività di commercio elettronico sono tenuti ad iscriversi all’INPS, ambito lavoratori autonomi, gestione commercianti, mediante Comunicazione Unica (ComUnica), previa compilazione del quadro AC, contenuto all’interno della predetta Comunicazione Unica.
L’apertura della posizione INAIL è prevista solo per i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge assoggetta al pagamento del relativo premio in relazione al rischio.

Per quanto riguarda i documenti di vendita, Il commercio elettronico indiretto è assimilato, ai fini della disciplina Iva, al commercio per corrispondenza.
Per tali fattispecie non è obbligatoria l’emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Se la consegna o spedizione della merce risulta da documento di trasporto (DDT) può essere emessa fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione.
Le operazioni di e-commerce, inoltre, non sono soggette all’obbligo di certificazione fiscale (mediante scontrino o ricevuta) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. oo), del D.P.R. 696/19965.
Sussiste in ogni caso l’obbligo di annotazione delle operazioni nei registri Iva (registro dei corrispettivi e/o registro delle fatture emesse).
Se è istituito il registro dei corrispettivi, vi andrà annotato l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate. L’istituzione di tale registro è una facoltà prevista per i commercianti al minuto e per gli altri soggetti ad essi assimilati (es. chi effettua vendite per corrispondenza) quale alternativa al registro delle fatture emesse.