Aumenta l’imposta di bollo

Con la Legge 24 giugno 2013 n. 71 pubblicata in G.U. il 25/06/2013 è stata apportata una modifica all'imposta fissa di bollo che è passata da 1,81 a 2 Euro e da 14,62 a 16 Euro.

L'aumento a 2 Euro riguarda: le fatture che contengono importi non assoggettati ad Iva; gli estratti conti o altri documenti di accreditamento o addebitamento per somme superiori a euro 77,47; ricevute o lettere commerciali presentate per l'incasso presso gli istituti di credito per somme inferiori a 129,11 euro.

L'aumento a 16 Euro riguarda numerosi documenti (così come meglio identificati nei primi tre articoli della tariffa, parte I) nonché i documenti societari (libri sociali e registri contabili di cui all'articolo 16 della tariffa, parte I). A titolo esemplificativo questo aumento dell'imposta fissa riguarda: gli atti rogati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale; le scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali che disciplinino rapporti giuridici di ogni specie; istanze, memorie, ricorsi, dirette agli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali tendenti ad ottenere rilasci di certificati ovvero provvedimenti amministrativi.

Per quanto riguarda l'adeguamento del bollo da assolvere sui libri e sulle scritture contabili, occorre fare delle distinzioni. Per i registri soggetti a bollatura, anche facoltativa, sui quali è già stata assolta l'imposta all'atto dell'effettuazione della formalità, sarà necessario procedere all'integrazione dell'imposta di bollo nel caso in cui siano completamenti inutilizzati. Ciò significa che gli accadimenti (rectius: verbali) in essi riportati devono essersi verificati prima del 26 giugno scorso. L'operazione potrà essere effettuata con l'annotazione nell'ultima pagina numerata degli estremi della ricevuta di pagamento modello F23, ovvero con l'apposizione delle marche da bollo necessarie per ottenere il nuovo importo, da annullarsi ex articolo 12 del Dpr 642/72. Nel caso in cui i registri siano già stati utilizzati ancorché parzialmente non occorre integrare il bollo.

Per i registri contabili non soggetti a bollatura, per i quali l'imposta va assolta esclusivamente sulle pagine effettivamente utilizzate, ed è dovuta per blocchi di 100 pagine o frazioni di esse, l'imposta fissa nella nuova misura di 16 euro dovrà essere corrisposta per i blocchi di 100 pagine utilizzati a decorrere da ieri, utilizzando le stesse modalità di integrazione innanzi precisate. Anche in questo caso nulla è dovuto per i blocchi di 100 pagine che risultano ancorchè in parte utilizzati.
È possibile continuare ad utilizzare le vecchie marche da bollo da euro 1,81 e da euro 14,62, integrandole qualora l'imposta si renda dovuta nella nuovo misura. Lo stesso discorso vale per la carta da bollo, ma la differenza va integrata con l'applicazione delle marche da bollo.